Legislazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine181-193

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@I. Delib. (Corte dei conti Sicilia) 17 luglio 2007, n. 20

Con nota dell'8 giugno 2007, iscritta al n. 377/SS.RR./ CONS del Registro di segreteria, il Sindaco del Comune di Termini Imerese (PA) ha formulato una richiesta di parere volta a conoscere se, ai sensi dell'art. 208, comma 4, del D.L.vo 285/ 1992 (codice della strada), tenuto conto della generica formulazione della norma, l'ente locale può devolvere una quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada ad esso spettante al finanziamento degli interventi di manutenzione dei mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale e all'acquisto di carburante.

Preliminarmente, occorre verificare la ricevibilità e l'ammissibilità della richiesta di parere in epigrafe meglio specificata.

In ordine alla prima delle indicate condizioni, tenuto conto del fatto che la richiesta di parere è stata inoltrata dal sindaco, non si pongono dubbi circa l'esistenza della legittimazione dell'organo che ha attivato la funzione consultiva.

Per ciò che attiene al profilo dell'ammissibilità del quesito, occorre considerare che, secondo il disposto dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'ambito della funzione consultiva della Corte dei conti nei confronti degli enti territoriali circoscritto alla «materia di contabilità pubblica».

Secondo l'orientamento manifestato da queste sezioni riunite con la deliberazione n. 1/CONS/2004, nell'adunanza del 24 novembre 2004, peraltro in linea con gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva indicati dalla sezione autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, in detta materia rientrano, per quanto di rilievo in questa sede, le questioni afferenti le «entrate dell'ente».

Posto che il quesito formulato dall'ente territoriale è finalizzato ad ottenere una valutazione, di carattere generale, rilevante ai fini di adottandi atti di programmazione finanziaria, circa la rispondenza ai parametri legali della destinazione di entrate di pertinenza del comune, ai limitati fini del giudizio sull'ammissibilità ed in coerenza con le determinazioni assunte da queste sezioni riunite in relazione ad una richiesta di parere su una questione vertente, fra l'altro, sull'interpretazione della medesima disposizione legislativa ora rilevante (deliberazione n. 9/2006/SR/Cons del 23 giugno 2006), può senz'altro escludersi che sussistano elementi ostativi all'analisi, nel merito, del quesito.

A tal proposito sembra opportuno, prioritariamente, delineare il contesto normativo di riferimento.

La L. 13 giugno 1991, n. 190, contenente la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, tra i principi e criteri direttivi ha previsto la devoluzione di una quota dei proventi delle infrazioni spettanti ad organi dello Stato ai competenti organi ministeriali per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per la redazione dei piani urbani di traffico e per finalità di educazione stradale (art. 2, lett. x).

In attuazione di tale previsione, l'art. 208 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, rubricato nuovo codice della strada, al comma 1, ha previsto, fra l'altro, che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal medesimo codice sono devoluti allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni del medesimo ente locale.

Al comma 2, ha individuato le finalità di impiego dei proventi spettanti allo Stato stabilendo, in particolare, la devoluzione degli stessi per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, per finalità di educazione stradale e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione.

Al comma 4, ha stabilito che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti territoriali è devoluta alle finalità di cui al comma 2, per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi nonché al miglioramento della circolazione sulle strade (finalità che ricomprende, per effetto della novella contenuta nel comma 564 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro), al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana, «alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza» e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonché, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli (pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili).

Il medesimo comma, inoltre, stabilisce che gli stessi enti determinino annualmente, con delibera della giunta le quote da destinarsi alle suindicate finalità.

Circoscrivendo l'analisi alla questione sottoposta all'esame del collegio, deve rilevarsi che l'indicata disposizione del codice della strada individua peculiari risorse (parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alla disciplina della circolazione stradale) che possono essere vincolate dagli enti territoriali al perseguimento di talune finalità aventi come denominatore comune l'esigenza di tutela della sicurezza stradale.

Non può essere disconosciuto che gli obiettivi, per il perseguimento dei quali la devoluzione dei proventi può essere disposta, sono indicati dalla norma in modo generico, ossia mediante locuzioni idonee a ricomprendere un'ampia gamma di possibili interventi.

La Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che la disciplina in commento ha costituito un fondo speciale, alimentato dai proventi delle sanzioni amministrative, cui gli enti territoriali possono attingere «per provvedere, secondo la discrezionalità che è loro riconosciuta dal comma 4 della disposizione (...), a specifiche finalità di promovimento del buon funzionamento della circolazione stradale» (Corte cost., sent. n. 426 del 17 ottobre 2000).

L'aspetto problematico è costituito dalla individuazione, in concreto, delle finalità perseguibili con i mezzi finanziari rivenienti da tale fondo.

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Ai fini della selezione dell'obiettivo della devoluzione assume particolare rilievo la circostanza che la previsione recata dall'art. 208, comma 4, costituisce una deroga al principio di unità che deve informare il bilancio degli enti locali ai sensi dell'art. 151del T.U. 267/2000.

Tale principio, com'è noto, impone che tutte le entrate debbano costituire, a prescindere dalla loro origine, un fondo unico, necessario per il soddisfacimento di tutte le spese pubbliche.

Orbene, l'art. 208 del codice della strada deroga tale principio consentendo di canalizzare, mediante una delibera della giunta municipale, specifici cespiti di entrata (segnatamente, una quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle prescrizioni del medesimo testo legislativo) al finanziamento di determinate voci di spesa.

L'utilizzazione di una quota di proventi quale provvista finanziaria per il perseguimento di particolari finalità strumentali alla tutela della sicurezza stradale, integrando, per quanto detto, un'eccezione alla regola dell'unità del bilancio, risulta ammissibile nei soli casi espressamente previsti.

La natura speciale della previsione impone, dunque, una interpretazione particolarmente restrittiva del novero degli interventi specificamente finanziabili con i proventi delle sanzioni.

Pertanto, sebbene la norma contempli tipologie di finalità suscettibili di comprendere una vasta gamma di interventi, la quota dei proventi delle sanzioni deve reputarsi devolvibile esclusivamente al finanziamento di quelle iniziative che siano funzionali, in modo diretto ed immediato, con le finalità menzionate nella più volte citata disposizione del codice della strada.

Con specifico riguardo alle spese di manutenzione dei veicoli della polizia municipale, tale relazione può ritenersi sussistente atteso che, le stesse sono agevolmente sussumibili nella formula «fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale». Infatti il termine «fornitura», privo di ulteriori specificazioni, è idoneo a ricomprendere, non solo apporti incrementativi dei mezzi tecnici (cioè la fornitura di ulteriori mezzi tecnici rispetto a quelli già in uso), ma anche la prestazione di servizi inerenti i mezzi tecnici.

D'altra parte il miglioramento della circolazione stradale, finalità al perseguimento della quale può essere preordinata la destinazione di parte dei proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada, può essere ottenuto oltre che con l'incremento dei mezzi a disposizione della polizia municipale anche con un più proficuo utilizzo dei mezzi tecnici ottenibili con incrementi degli interventi manutentivi sui mezzi disponibili.

Opalescente, invece, appare la relazione con le spese per l'acquisto di carburante.

Per queste ultime, infatti, la riconducibilità alla locuzione «mezzi tecnici» non sarebbe frutto di una piana interpretazione del dato legislativo, la sola consentita, attesa la natura speciale di questo, ma potrebbe essere affermata solo all'esito di un'operazione ermeneutica complessa che implicherebbe, certamente, una dilatazione del senso fatto palese dal significato proprio delle parole, con l'inevitabile travalicamento dei...

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