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@I. D.L. 22 febbraio 1999, n. 29. Nuove disposizioni in materia di competenza della corte di assise e di interrogatorio di garanzia (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 43 del 22 febbraio 1999), convertito, con modificazioni, nella L. 21 aprile 1999, n. 109 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 94 del 23 aprile 1999).

1. (Modifica all'articolo 5 del codice di procedura penale in materia di competenza della corte di assise). 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina e di estorsione, comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma, del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

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2. (Modifiche all'articolo 294 del codice di procedura penale concernente l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale). 1. L'articolo 294 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, le parole: «Nel corso delle indagini preliminari, il giudice» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4 bis. Quando la misura cautelare e stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.»;

c) nel comma 5, dopo le parole: «altro tribunale, il giudice» sono inserite le seguenti: «o il presidente, nel caso di organo collegiale,».

3. (Disposizioni transitorie sulla competenza della corte di assise). 1. L'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

  1. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del...

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