Legislazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine631-636

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@I. D.M. 11 novembre 1999. Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Torino (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 280 del 29 novembre 1999)

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino è accertato il giorno 20 ottobre 1999 dalle ore 8,10 alle ore 11,30

@II. D.M. 16 novembre 1999. Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il primo quadrimestre dell'anno 2000 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 273 del 20 novembre 1999)

1. 1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco alle imprese aventi diritto, che effettuano trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, viene calcolata, per il primo quadrimestre 2000, moltiplicando il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel primo quadrimestre del 1999 per 7,57 (consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal regolamento CE n. 3298/94 della commissione del 21 dicembre 1994 per l'anno 2000).

  1. Il numero dei transiti effettuato da ciascuna impresa nel primo quadrimestre del 1999 viene determinato in base ai dati rilevati dal sistema informativo della Kapsch.

  2. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazionli in caso di scarso o irregolare utilizzo.

    2. 1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto superi, per il primo quadrimestre dell'anno 2000, il numero totale degli ecopunti spettanti ai vettori italiani per il medesimo periodo (1.286.180), il numero di ecopunti spettanti a ciascuna impresa, calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. 1, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti alle imprese aventi diritto e il numero degli ecopunti disponibili per i vettori itaiani per il primo quadrimestre dell'anno 2000.

  3. Alle imprese che trasportano merci in conto proprio è riservata una percentuale di ecopunti pari al 5% (64.309) del numero degli ecopunti assegnati ai vettori italiani per il primo quadrimestre dell'anno 2000.

    3. 1. Alle imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio non assegnatarie di ecopunti, che si impegnano ad utilizzare per l'attraversamento del territorio austriaco veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari o inferiore a 8, verranno attribuiti, dietro presentazione di apposita domanda, per il primo quadrimestre 2000, gli ecopunti eventualmente disponibili della quota di ecopunti indicata al comma 2 dell'art 2 del presente decreto.

  4. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante o dal titolare, redatte secondo l'allegato n. 2, dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2000 per il primo quadrimestre, al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC 3, via Caraci, 36 - 00157 Roma. Ad esse dovrà essere allegata l'attestazione di un versamento di lire 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo).

    4. 1. Le imprese assegnatarie di ecopunti ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente decreto, devono presentare, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 15 dicembre 1999, domanda di rinnovo valida per il primo quadrimestre dell'anno 2000.

  5. In caso di mancata presentazione della domanda, entro il termine stabilito nel comma precedente, l'impresa in questione non avrà diritto ad alcuna assegnazione di ecopunti per il primo quadrimestre dell'anno 2000.

  6. L'assegnazione degli ecopunti alle imprese aventi diritto avverrà nell'ambito dei tempi tecnici necessari per il compimento di tale operazione.

  7. Le domande di cui ai commi precedenti sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, redatte secondo l'allegato n. 1, con allegata l'attestazione di un versamento di lire 20.000 sul c.c.p. 4028 (imposta di bollo), dovranno essere inviate al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC 3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

    5. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amminitrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

  8. Gli ecopunti ottenuti ai sensi del presente decreto non possono essere ceduti ad altra impresa.

  9. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO 1

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC3 - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

Codice Austria:

La sottoscritta impresa . . . . . con sede legale in . . . . . numero d'iscrizione all'albo dei trasportatori o all'elenco dei trasportatori in conto proprio . . . . . chiede l'assegnazione per il primo quadrimestre dell'anno 2000 della quota di ecopunti spettante sulla base del D.D. (data del decreto).

Firma

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto . . . . . ha incaricato per la trattazione della presente domanda la . . . . . che accetta.

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Firma

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(del titolare o del legale rappresentante)

Firma

. . . . . . . . . . . . . . .

(per accettazione)

ALLEGATO 2

Al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento trasporti terrestri - Unità di gestione APC - APC3 - Via Caraci, 36 - 00157 ROMA

La sottoscritta impresa . . . . . con sede legale in . . . . . numero all'elenco dei trasportatori in conto proprio . . . . . chiede l'assegnazione per il primo quadrimestre dell'anno 2000 di n. . . . . . ecopunti da utilizzare entro il 30 aprile 2000.

Firma

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(del titolare o del legale rappresentante)

Il sottoscritto . . . . . ha incaricato per la trattazione della presente domanda la . . . . . che accetta.

Firma

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(del titolare o del legale rappresentante)

Firma

. . . . . . . . . . . . . . .

(per accettazione)

@III. D.M. 27 marzo 2000. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 94 del 21 aprile 2000)

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nella giornata del 9 marzo 2000.

@IV. D.M. 3 aprile 2000. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 96 del 26 aprile 2000)

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Calabria durante la giornata del 20 marzo 2000.

@V. D.M. 10 aprile 2000. Differimento dei termini di pagamento delle tasse automobilistiche sui rimorchi adibiti al trasporto di cose (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 103 del 5 maggio 2000)

1. Per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il rinnovo di pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, già prorogato al periodo compreso tra il 1° ed il 20 aprile 2000, è ulteriormente prorogato al periodo compreso tra il 1° ed il 30 giugno 2000. Nello stesso termine è corrisposto il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000 con scadenza anteriore al 30 giugno 2000, in base al regolamento adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462.

@VI. D.M. 11 aprile 2000. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 105 dell'8 maggio 2000)

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino in data 29 marzo 2000.

@VII. D.L. 28 marzo 2000, n. 70. Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 73 del 28 marzo 2000), conv., con modif., nella L. 26 maggio 2000, n. 137 (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2000)

1. (Soppresso).

2. (Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo). 1. (Soppresso).

  1. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di assicurazione non possono applicare nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti. Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri si applicano le tariffe esistenti alla medesima data.

    2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in...

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