Legislazione

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine889-897

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@I. D.M. 27 luglio. Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Misure urgenti per il secondo quadrimestre dell'anno 2000 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 177 del 31 luglio 2000)

1. Gli ecopunti non utilizzati dalle imprese italiane, che effettuano autotrasporto internazionale di merci in conto terzi, che ne hanno ottenuti nei primi due quadrimestri dell'anno 2000 affluiscono nel fondo nazionale ecopunti conto terzi.

2. Gli ecopunti, restituiti ai sensi dell'art. 6 del decreto dirigenziale 10 novembre 1998, non potranno essere restituiti alle imprese aventi diritto sulla base del comma 3 dello stesso articolo ed entreranno a far parte del fondo nazionale ecopunti conto terzi.

3. Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in conto terzi, che hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti per il secondo quadrimestre dell'anno 2000, saranno ammesse automaticamente a prelevare ecopunti dal fondo nazionale ecopunti conto terzi, fino all'assegnazione degli ecopunti per il terzo quadrimestre 2000.

4. Fino all'assegnazione degli ecopunti per il terzo quadrimestre 2000, la registrazione di nuovi veicoli al sistema elettronico di rilevazione è condizionata alla cancellazione dallo stesso sistema di un numero pari di veicoli già registrati ed appartenenti alla stessa impresa.

La sostituzione è ammessa con veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti non superiore a 7.

@II. D.M. 26 luglio 2000. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Terni (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 186 del 10 agosto 2000)

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Terni, in data 20 luglio 2000.

@III. D.M. 26 luglio 2000. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza bollo di Potenza (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 183 del 7 agosto 2000)

L'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico ed ufficio assistenza bollo di Potenza è accertato il giorno 27 giugno 2000 dalle ore 15 alle ore 16,30.

@IV. D.M. 21 luglio 2000. Modificazioni ai decreti dirigenziali in data 7 luglio 1999 e 7 aprile 2000 recanti norme di attuazione in materia di investimenti innovativi e formazione professionale e di interventi e agevolazioni per il trasporto combinato (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 181 del 4 agosto 2000).

1. 1. Il comma 1 dell'art. 3 del decreto dirigenziale 7 luglio 1999, n. 65, concernente la concessione di incentivi per gli investimenti innovativi e la formazione professionale ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituito dal seguente:

1. Sono concessi mutui, alle stesse condizioni di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto, alle imprese di autotrasporto che accelerino la sostituzione dei propri veicoli mediante l'acquisizione di veicoli nuovi, che realizzino standards più elevati, in tema di tutela dell'ambiente, di quelli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in vigore alla data del presente decreto. Le agevolazioni finanziarie di cui al presente comma potranno essere accordate nella misura del 30% o, qualora trattasi di piccole o medie imprese, del 40% della sola differenza di costo fra l'acquisto di un nuovo autoveicolo che soddisfi gli standards tecnici obbligatori in materia di tutela dell'ambiente e l'acquisto di un veicolo fornito di dispositivi che permettano di raggiungere livelli di tutela dell'ambiente superiori a quelli imposti dalla normativa comunitaria o nazionale in vigore. Le agevolazioni finanziarie suindicate riguardano i veicoli acquistati in sostituzione dei veicoli immatricolati da almeno sei anni

.

2. 1. All'art. 4, commi 1 e 2, e all'art. 5, comma 1, del decreto dirigenziale 7 aprile 2000, relativo ai criteri per la concessione di benefici a favore delle aggregazioni di imprese di autotrasporto, le parole «della legge 454/1997» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto». All'allegato A del citato decreto dirigenziale, recante il fac-simile della domanda per accedere ai benefici di cui sopra, al secondo capoverso, secondo alinea, le parole «della legge 454/1997», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto dirigenziale 7 aprile 2000».

  1. L'art. 5, comma 2, del decreto dirigenziale 7 luglio 1999, n. 65, e l'art. 1, comma 1, secondo alinea del decreto dirigenziale 8 maggio 2000 sono così modificati: «Le imprese che si avvalgono dei benefici di cui al presente articolo non possono fruire di quelli previsti dall'art. 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, così come modificata dalla legge 18 febbraio 2000, n. 27».

@V. D.M. 19 luglio 2000. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brindisi (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 180 del 3 agosto 2000)

L'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brindisi è accertato per il giorno 29 giugno 2000.

@VI. D.M. 18 luglio 2000. Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 186 del 10 agosto 2000)

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ENTRATE DEL VENETO

Decreta

l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona nelle giornate del 12 e del 13 luglio 2000.

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@VII. D.M. 12 luglio 2000. Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di La Spezia (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 181 del 4 agosto 2000)

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di La Spezia, nelle ore pomeridiane del giorno 25 luglio 2000.

@VIII. D.M. 12 luglio 2000. Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Criteri per l'assegnazione di ecopunti per il terzo quadrimestre dell'anno 2000 (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 166 del 18 luglio 2000)

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. 1. L'assegnazione degli ecopunti necessari per l'attraversamento del territorio austriaco viene calcolata, per il terzo quadrimestre 2000, moltiplicando il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel terzo quadrimestre del 1999 per 7,57 (consumo di ecopunti per ogni transito previsto dal regolamento CE n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 per l'anno 2000).

  1. Il numero dei transiti effettuati da ciascuna impresa nel terzo quadrimestre del 1999 corrisponde alle rilevazioni del sistema informativo della Kapsch.

  2. L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo, al fine di stabilire eventuali penalizzazioni in caso di scarso o irregolare utilizzo oppure al fine di ammettere al sistema di distribuzione ecopunti nuove imprese interessate ad attraversare il territorio austriaco.

  3. L'assegnazione di ecopunti per il terzo quadrimestre 2000 verrà effettuata a partire dal momento della loro attribuzione all'Italia sul sistema elettronico di rilevazione da parte della Commissione europea.

    2. 1. Nell'eventualità che la somma totale delle assegnazioni di ecopunti superi, per il terzo quadrimestre dell'anno 2000, il numero totale degli ecopunti spettanti alla Repubblica italiana per il medesimo periodo, il numero di ecopunti per ciascuna impresa italiana, calcolato secondo i criteri esposti nel precedente art. 1, viene ridotto di un coefficiente percentuale pari alla differenza tra la somma totale delle assegnazioni di ecopunti e il numero degli ecopunti disponibili per i vettori italiani per il terzo quadrimestre dell'anno 2000.

  4. Alle imprese che trasportano merci in conto proprio è riservata una percentuale di ecopunti pari al 5% del numero degli ecopunti assegnati ai vettori italiani nel terzo quadrimestre dell'anno 2000.

CAPITOLO II

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO

3. 1. Gli ecopunti riservati alle imprese che esercitano autotrasporto di merci in conto proprio affluiscono nel conto nazionale ecopunti conto proprio.

  1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, interessate ad attraversare il territorio austriaco, possono presentare domanda in qualunque periodo dell'anno per accedere al conto nazionale ecopunti conto proprio entro i limiti indicati al comma 2 dell'art. 2.

  2. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio, che chiedono per la prima volta ecopunti debbono presentare domanda formulata secondo l'allegato 1 al presente decreto corredata dall'attestazione di lire 20.000 sul c.c.p. n. 4028. La mancata indicazione del numero di ecopunti che l'impresa richiedente ritiene di poter utilizzare nel corso dell'anno costituisce motivo di rigetto.

    4. 1. Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto proprio che, attualmente, non sono registrate nel sistema elettronico di rilevazione, debbono presentare, insieme alla richiesta di ecopunti, la domanda ai sensi della circolare n. 11 del 15 marzo 2000 per ottenere i certificati di registrazione necessari per l'installazione delle ecopiastrine sui singoli veicoli.

  3. Il rilascio di nuovi certificati di registrazione alle imprese ammesse all'utilizzo del conto nazionale ecopunti conto proprio è previsto soltanto per i veicoli che abbiano un Cop-dokument che attesta un consumo non superiore a 6 ecopunti. La registrazione di veicoli il cui Cop-dokument attesta un consumo di ecopunti pari a 7 è condizionata alla cancellazione dal sistema elettronico di un numero pari di veicoli già registrati ed appartenenti alla stessa impresa.

  4. La domanda per ottenere certificati di registrazione deve essere formulata secondo l'allegato 2 e corredata dall'attestazione di lire 20.000 sul c.c.p. n. 4028 e da una attestazione di lire 10.000 sul c.c.p. n. 9001 per ogni certificato di registrazione.

CAPITOLO III

AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO TERZI

5. 1. L'assegnazione di...

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