Legislazione

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@I. D.M. (Min. trasp.) 23 gennaio 2006. Aggiornamento dell'elenco delle sigle di individuazione degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti terrestri, contenuto nell'appendice XI al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 93 del 21 aprile 2006).

1. All'appendice XI - art. 255 del titolo III del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «B 11 Lodi», sono aggiunte le seguenti: «B 12 Monza-Brinza»; dopo le parole: «04 Pesaro», sono aggiunte le seguenti: «05 Fermo»; dopo le parole «T5 Taranto», sono aggiunte le seguenti: «T6 Barletta-Andria-Trani».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

@II. D.M. (Min. trasp.) 30 gennaio 2006. Recepimento della direttiva 2005/67/CE della Commissione del 18 ottobre 2005, in materia di ancoraggi delle cinture di sicurezza, che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio, nonché gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l'omologazione dei trattori agricoli o forestali (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 97 del 27 aprile 2006).

1. 1. Gli allegati I, II e III al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004 sono modificati conformemente all'allegato I del presente decreto.

2. 1. I capi I e II dell'allegato 2 del decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato II del presente decreto.

3. 1. I capi I e II dell'allegato I al decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, e successive modificazioni, sono modificati conformemente all'allegato III del presente decreto.

4. 1. Gli allegati I, II e III del presente decreto ne costituiscono parte integrata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO I

Gli allegati I, II e III del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004 sono modificati come segue:

1) Nell'allegato I, parte 4, punto 3.6.1, la dicitura «codice 1 o 2 dell'OCSE» è sostituita dalla dicitura «codice 2 dell'OCSE».

2) L'allegato II è modificato come segue: a) Alla linea 26.1, capitolo B, parte I, la dicitura «Punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza» è sostituita dalla dicitura «Ancoraggi delle cinture di sicurezza» (1).

b) La parte II.C del capitolo B è sostituita dal testo seguente: «Parte II.C Corrispondenza con i codici normalizzati dell'OCSE I documenti di prova (completi) conformi ai codici OCSE elencati qui di seguito sono utilizzabili in alternativa ai verbali di prova redatti in conformità delle direttive specifiche corrispondenti.

N. assegnato nella tabella della parte I (direttive specifiche corrispondenti)

Oggetto

Codice OCSE [*]

10.1

77/536/CEE

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli (prova dinamica)

Codice 3

26.1

76/115/CEE

16.1

79/622/CEE

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli (prova statica)

Codice 4

26.1

76/115/CEE

19.1

86/298/CEE

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione montati sulla parte anteriore dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata ridotta

Codice 7

26.1

76/115/CEE

21.1

87/402/CEE

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione montati sulla parte anteriore dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata ridotta

Codice 6

26.1

76/115/CEE

DS [**]

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli o forestali a cingoli

Codice 8

26.1

76/115/CEE

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[*] I documenti di prova devono essere conformi alla direttiva C[2005] 1 dell'OCSE. L'equivalenza del documento di prova può essere riconosciuta solo se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono stati testati.

Durante un periodo transitorio di un anno decorrente dalla data di pubblicazione della decisione sul sito web dell'OCSE, ovvero fino al 21 aprile 2006, possono essere accettate anche le relazioni sulle prove conformi ai codici di cui alla decisione C[2000] 59, nella versione modificata da ultimo dalla decisione C[2003] 252.

[**] DS sarà oggetto di una direttiva specifica».

3) Nell'allegato III, parte 1.A, punto 3.6.1, la dicitura «codice OCSE 1 o 2» è sostituita dalla dicitura «codice OCSE 2».

(1) Il numero minimo di punti di ancoraggio obbligatori per i trattori delle categorie T1, T2, T3, C1, C2 e C3 è di due, come previsto dall'allegato I, punto 1, della direttiva 76/115/CEE per i sedili centrali rivolti verso l'avanti della categoria di veicoli N3. Per tali categorie di trattori si applicano i carichi di prova previsti ai punti 5.4.3 e 5.4.4 dell'allegato I di tale direttiva per i veicoli della categoria N3.

ALLEGATO II

I capi I e II dell'allegato 2 del decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989 e successive modificazioni sono modificati come segue:

1) Nel capo I, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al punto 1 del codice 7 della decisione OCSE C[2005] 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione del punto 1.1».

2) Il capo II è sostituito dalla dicitura seguente: «Capo II.

Prescrizioni tecniche.

I requisiti tecnici per l'omologazione dei dispositivi di protezione, montati sulla parte posteriore, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta, sono quelli di cui al punto 3 del codice 7 della decisione OCSE C[2005] 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione dei punti 3.1.4 ("Relazioni sulle prove"), 3.4 ("Modifiche minori"), 3.5 ("Etichettatura") e 3.6 ("Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza")».

ALLEGATO III

I capi I e II dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991 e successive modificazioni sono modificati come segue:

1) Nel capo I, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al punto 1 del codice 6 della decisione OCSE C[2005] 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione del punto 1.1».

2) Il capo II è sostituito dalla dicitura seguente: «Capo II.

Prescrizioni tecniche.

I requisiti tecnici per l'omologazione dei dispositivi di protezione, montati sulla parte posteriore, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta, sono quelli di cui al punto 3 del codice 6 della decisione OCSE C[2005] 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione dei punti 3.2.4 ("Relazioni sulle prove"), 3.5 ("Modifiche minori"), 3.6 ("Etichettatura") e 3.7 ("Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza")».

@III. D.M. (Min. trasp.) 1 febbraio 2006. Recepimento della direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE del Consiglio, relativa ai sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore (Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 97 del 27 aprile 2006).

1. 1. Il presente decreto integra e modifica il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di recepimento della direttiva 74/408/CEE, e successive modificazioni, in materia di sedili, di loro ancoraggi e di poggiatesta dei veicoli a motore.

2. 1. I veicoli delle categorie M2 ed M3 si suddividono in classi definite al punto 2 dell'allegato I del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 gennaio 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

3. 1. Sono proibiti sedili orientati lateralmente sui veicoli delle categorie M1, N1, M2 della classe III o B ed M3 della classe III o B.

  1. Il comma 1 non si applica alle autoambulanze o ai veicoli di cui all'art. 8, comma 1, primo trattino, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995.

  2. Il comma 1 non si applica inoltre ai veicoli della categoria M3 della classe III o B aventi una massa massima tecnicamente ammissibile superiore a 10 t e in cui i sedili orientati lateralmente siano raggruppati nella parte posteriore del veicolo, in modo da formare un ambiente integrato composto al massimo da dieci sedili. Tali sedili orientati lateralmente sono muniti almeno di un poggiatesta e di una cintura riavvolgibile a due attacchi omologata a norma del decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, e successive modificazioni. Gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono conformi al decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976 e successive modificazioni. Tale deroga ha effetto per cinque anni del 20 ottobre 2005.

    4. 1. Il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, e successive modificazioni, è modificato come segue: a) il testo dell'ultimo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

    1.1. Il presente decreto non si applica ai sedili orientati contro il senso di marcia.

    ;

    b) il punto 1.1 dell'allegato II è sostituto dal seguente: «1.1. Le prescrizioni del presente allegato non si applicano ai sedili orientati contro il senso di marcia ed ai poggiatesta montati su tali sedili.»;

    c) il punto 2. dell'allegato II è sostituito dal seguente: «2.3. «sedile», una struttura...

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