LEGGE REGIONALE 28 giugno 2012, n. 10 - Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria - Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e 27 gennaio 2009, n. 1 (Societa' Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parte I-II - n. 28 del 29 giugno 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Soppressione dell' agenzia di promozione turistica dell'Umbria 1. L' agenzia di promozione turistica dell'Umbria, di seguito denominata agenzia, disciplinata dalla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e' soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La Regione subentra nelle funzioni e nei compiti e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell' agenzia soppressa ai sensi della presente legge, ivi compresa la titolarita' dei beni immobili e mobili.

Art. 2

Commissario liquidatore dell' agenzia 1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina il commissario liquidatore con decorrenza dell'incarico dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto stesso. Fino a tale data rimangono in carica gli organi dell'agenzia fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Nel decreto di nomina di cui al comma 1 e' indicata la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, e i casi di revoca.

Nel decreto e' indicato, altresi', il compenso del commissario liquidatore fissato dal Presidente della Giunta regionale, entro il massimo del cinquanta per cento dell'indennita' spettante ai sindaci dei comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000 e 30.000 abitanti, con oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria dell' agenzia in liquidazione.

3. Il collegio dei revisori dei conti dell'agenzia rimane in carica fino alla chiusura della liquidazione di cui all'art. 4.

Art. 3

Funzioni e compiti del commissario liquidatore 1. Il commissario liquidatore, all'atto del suo insediamento, riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e prende in consegna, sulla base di appositi inventari i beni, i libri e gli altri documenti dell' agenzia.

2. Il commissario liquidatore provvede a predisporre il piano di liquidazione e a compiere tutti gli atti necessari ai fini della liquidazione, anche sulla base di criteri e indirizzi dettati dalla Giunta regionale.

3. Il commissario liquidatore, previa autorizzazione della Giunta regionale, puo' fare transazioni e compromessi.

4. Il commissario liquidatore risponde personalmente degli atti assunti sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile.

Art. 4

Modalita' di liquidazione dell' agenzia 1. Il commissario liquidatore, entro sessanta giorni dalla data di assunzione dell'incarico, predispone il piano di liquidazione e lo trasmette alla Giunta regionale. La Giunta regionale approva il piano e contestualmente determina il termine di conclusione delle attivita' di liquidazione.

2. Il piano di liquidazione prevede, in particolare:

  1. la dotazione patrimoniale con tutti i beni mobili ed immobili;

  2. la ricognizione dei rapporti attivi e passivi;

  3. l'individuazione dei procedimenti pendenti davanti all'Autorita' giudiziaria all'atto della soppressione;

  4. lo svolgimento delle attivita' connesse alla liquidazione dell'agenzia.

    3. Alla chiusura della liquidazione, il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, il bilancio della gestione unitamente ad una relazione.

    4. Le deliberazioni adottate dal commissario liquidatore sono immediatamente esecutive. La Giunta regionale puo' pronunciarne l'annullamento, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

    5. Al termine della liquidazione, i rapporti giuridici non estinti dal commissario liquidatore sono trasferiti in...

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