LEGGE STATUTARIA REGIONALE 24 maggio 2017, n. 23 - Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Ulteriori modifiche all'articolo 74 dello Statuto. (17R00272)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 1° giugno 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge statutaria: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, quarto comma, e l'art. 133, della Costituzione;

Visto l'art. 74 dello Statuto;

Considerato quanto segue: 1. Con legge regionale statutaria 15 luglio 2015, n. 57 (Modifiche all'art. 74 dello Statuto. Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti) si e' proceduto a modificare l'art. 74 dello Statuto disponendo che l'iniziativa popolare delle leggi di fusione di comuni possa essere esercitata da un numero di elettori corrispondente ad una percentuale del totale degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune interessato;

  1. Tale previsione, che fissa la citata percentuale pari ad almeno il 10 per cento degli elettori di ciascun comune e, comunque, ad almeno il 15 per cento complessivo di tutti i comuni, ancorche' rispondente all'esigenza di consentire l'esercizio di tali iniziative legislative in comunita' locali di limitate dimensioni, non presenta una relazione diretta con il diverso peso demografico dei comuni interessati e puo' permettere, nei piccoli comuni, la presentazione di proposte di legge di fusione di iniziativa popolare anche con un numero di sottoscrizioni particolarmente esiguo in termini assoluti;

  2. E' opportuno, pertanto, anche in seguito all'impegno ad effettuare una valutazione in merito assunto dal Consiglio regionale con l'approvazione della risoluzione 6 aprile 2016, n. 39 (Orientamenti del Consiglio regionale in materia di fusione di comuni e di riforma del sistema delle autonomie locali), procedere ad una modifica della disposizione sopracitata, contenuta nel comma 1-bis dell'art. 74 dello Statuto, al fine di introdurre, in termini percentuali, una relazione decrescente tra le firme richieste per l'esercizio dell'iniziativa popolare delle leggi di fusione ed il maggiore peso demografico di ciascun comune interessato;

Approva la presente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di iniziativa popolare delle leggi di istituzione di nuovi comuni o di modifica dei comuni esistenti. Modifiche...

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