LEGGE STATUTARIA REGIONALE 15 luglio 2015, n. 56 - Modifiche all'articolo 16 dello Statuto. Disposizioni in materia di gruppi consiliari. (15R00383)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 20 luglio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge statutaria: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 123 della Costituzione;

Visto l'articolo 16 e l'articolo 79 dello Statuto;

Considerato quanto segue: 1. La previsione statutaria di cui all'articolo 16 esclude la formazione di gruppi consiliari composti da un solo consigliere, ad eccezione del gruppo formato da un consigliere che sia l'unico eletto di una lista presentata alle elezioni regionali;

  1. Si ritiene opportuno completare la suddetta disposizione con un'ulteriore previsione derogatoria, che appare coerente con quella gia' espressa, consentendo il permanere anche di quei gruppi consiliari, gia' costituiti da piu' consiglieri eletti in una lista presentata alle elezioni regionali, che vedano successivamente ridursi la propria composizione fino ad un unico consigliere, come conseguenza di mutamenti di composizione politica che portino gli altri appartenenti al gruppo a scegliere, nel corso della legislatura, altri gruppi consiliari;

approva la presente legge: Art. 1 Modifiche all'articolo 16 dello Statuto 1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 16 dello Statuto sono aggiunte le parole...

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