LEGGE REGIONALE 29 giugno 2012, n. 23 - Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2016.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 53 del 6 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche dell'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 'Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.

1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421', cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517'.

1. All'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

'1-bis. Il piano socio-sanitario regionale ha durata quinquennale.'.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 la parola 'triennio' e' sostituita con la parola 'quinquennio'.

3. Al fine di assicurare le migliori performance gestionali ed assistenziali, il bacino di riferimento delle aziende Unita' locali socio-sanitarie (ULSS) e' compreso tra i 200.000 e i 300.000 abitanti, fatta salva la specificita' del territorio montano, lagunare e del polesine, in conformita' a quanto previsto dall'art.

15 dello Statuto.

4. Viene individuata la figura del direttore generale alla sanita' e al sociale, nominato dal Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale. Al direttore generale alla sanita' e al sociale competono la realizzazione degli obiettivi socio-sanitari di programmazione, indirizzo e controllo, individuati dagli organi regionali, nonche' il coordinamento delle strutture e dei soggetti che a vario titolo afferiscono al settore socio-sanitario. L'incarico di direttore generale alla sanita' e al sociale puo' esser conferito anche ad esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, con contratto di diritto privato a tempo determinato, risolto di diritto non oltre sei mesi successivi alla fine della legislatura.

Art. 2

Piano socio-sanitario regionale (PSSR) 2012-2016

1. In attuazione dell'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n.

833 'Istituzione del Servizio sanitario nazionale', degli articoli 2 e 6 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421' e successive modificazioni, in coerenza con il vigente Piano sanitario nazionale e con il Programma regionale di sviluppo (PRS) approvato con legge regionale 9 marzo 2007, n. 5 'Programma regionale di sviluppo (PRS)', e' approvato il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge.

2. Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 individua gli indirizzi di programmazione socio-sanitaria regionale per il quinquennio 2012-2016.

3. Il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016 e' attuato dai provvedimenti di attuazione nei settori dell'assistenza territoriale, dell'assistenza ospedaliera, del settore socio-sanitario e delle reti assistenziali, adottati dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasmessi alla competente commissione consiliare, che esprime il proprio parere entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso.

4. Sui provvedimenti adottati ai sensi del comma 3, la Giunta regionale acquisisce il parere della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di cui all'art. 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112' e successive modificazioni, da esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali si intende espresso favorevolmente.

5. La Giunta regionale, acquisiti i pareri di cui ai commi 3 e 4, approva i provvedimenti di attuazione di cui al comma 3 nei trenta giorni successivi.

6. La Regione assicura le necessarie risorse per garantire sul territorio regionale i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e all'art. 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 'Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali'.

Art. 3

Norma transitoria 1. Il Piano socio-sanitario regionale ha durata e validita' per il quinquennio 2012-2016. Fino all'approvazione del piano socio-sanitario regionale successivo mantengono piena validita' le norme e le disposizioni del piano stesso.

2. Le disposizioni del Piano socio-sanitario regionale per il triennio 1996-1998 mantengono la loro efficacia sino a quando non siano approvati gli specifici provvedimenti di attuazione di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 4

Modifiche dell'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 'Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421', cosi' come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517' e abrogazione dell'art. 116 della legge regionale 13 aprile 2001, n.

11 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112'.

1. Il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e' sostituito dal seguente:

'8. Il Presidente della Giunta regionale risolve il contratto del direttore generale dichiarandone la decadenza e provvede quindi alla sua sostituzione, nei casi previsti dal decreto legislativo n.

502/1992 e successive modificazioni e dalle disposizioni contenute nel presente articolo.'.

2. Dopo il comma 8 dell'art. 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 sono inseriti i seguenti commi:

'8-bis. L'eta' anagrafica del direttore generale non puo' essere superiore ai sessantacinque anni al momento della nomina.

8-ter. L'incarico di direttore generale ha una durata di tre anni.

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