LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 44 - Disposizioni in materia di programmazione regionale. (13R00440)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 7 agosto 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Principi generali e criteri guida 1. La programmazione regionale di cui all'art. 46 dello statuto si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida: a) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'art. 7;

  1. integrazione delle politiche, degli strumenti e delle risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento dei vari obiettivi;

  2. concentrazione tematica e territoriale degli interventi;

  3. coordinamento dell'azione dei vari soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel processo di programmazione, a livello regionale e locale;

  4. partecipazione degli enti locali e delle parti sociali alla definizione degli obiettivi e delle strategie di intervento e all'attuazione delle conseguenti politiche;

  5. corresponsabilita', come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;

  6. sussidiarieta' e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle...

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