LEGGE REGIONALE 24 giugno 2011, n. 11 - Istituzione della casa del parto.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 18 del 1° luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La presente legge ha la finalita' di tutelare i diritti della donna relativi al parto, garantendone l'umanizzazione nel quadro del superamento dell'ospedalizzazione generalizzata.

  1. La presente legge si propone di:

    1. soddisfare i bisogni e le esigenze di carattere psicofisico della donna e del nascituro durante la gravidanza, il parto ed il puerperio;

    2. promuovere l'informazione e la conoscenza sulle modalita' di assistenza e i servizi di assistenza sanitaria attivi presso le strutture del Servizio sanitario regionale;

    3. garantire, nei confronti delle donne, la possibilita' di scegliere il luogo in cui poter partorire e nel quale le medesime possano vivere tale esperienza pienamente, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e sanitari;

    4. assicurare la continuita' del rapporto familiare-affettivo, lo sviluppo psichico e cognitivo del minore durante il periodo immediatamente successivo alla sua nascita.

    Art. 2

    Informazione e garanzie 1. La casa del parto e' una struttura di accoglienza che l'ASREM istituisce al fine di ricostruire un habitat il piu' possibile familiare, dove la donna viva il parto come un fatto naturale.

  2. L'ASREM predispone percorsi organizzativi e amministrativi per garantire su tutto il territorio regionale l'assistenza alle gestanti che richiedono di partorire nella casa del parto, fatte salve le condizioni di sicurezza per la madre ed il bambino. In particolare devono essere assicurati:

    1. la disponibilita' di personale ostetrico nel periodo previsto per il parto, garantendo comunque la continuita' del rapporto assistenziale;

    2. il collegamento con le strutture ospedaliere e con i servizi di emergenza-urgenza;

    3. l'adeguata assistenza alla donna nei primi giorni del puerperio;

    4. la visita pediatrica nella prima giornata di vita e la tempestiva esecuzione degli screening neonatali.

    Art. 3

    Luoghi dove partorire 1. La donna debitamente informata sull'evento puo' liberamente scegliere di partorire nelle case del parto, istituite all'interno delle strutture ospedaliere in cui esista un reparto di ostetricia-ginecologia.

  3. L'ASREM predispone l'istituzione della casa del parto all'interno dei presidi ospedalieri in un'area vicina al punto nascita, con...

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