LEGGE REGIONALE 9 giugno 2017, n. 22 - Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria). (17R00297)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 2017 - Supplemento Ordinario n. 21) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 12/2011 1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria), sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;»;

  1. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;»;

  2. dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti: «r-bis) cimitero d'urne: il luogo, situato all'interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, con destinazione d'uso esclusiva distanti almeno cinquanta metri dai centri abitati, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie;

r-ter) trasporto funebre: trasferimento di...

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