LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2016, n. 18 - Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale. (17R00067)

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 55 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 14 dicembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la presente legge, disciplina, anche in relazione alla competenza di cui all'art. 4, primo comma, numero 1-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e delle relative norme di attuazione, in particolare l'art. 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) e nel rispetto dei principi fissati dall'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivita' economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societa' finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa centro europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), e dall'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 17/2007 e dall'art. 76 della legge regionale n. 18/1996 un sistema integrato di interventi per la gestione di attivita' riguardanti le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito Comparto unico, istituito dal medesimo art. 127 della legge regionale n. 13/1998, in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998). 2. Nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, nonche' al fine di definire discipline omogenee in ordine allo stato giuridico, il sistema integrato del Comparto unico persegue le seguenti finalita': a) piena realizzazione delle finalita' per le quali e' stato costituito il Comparto unico;

  1. razionalizzazione della gestione e contenimento della spesa del personale delle amministrazioni del Comparto unico;

  2. uniformita' e omogeneita' nell'applicazione degli istituti...

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