LEGGE REGIONALE 8 ottobre 2015, n. 27 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) e abrogazione della L.R. 16 febbraio 1988, n. 22 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi). (15R00498)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 105 - Speciale - del 14 ottobre 2015) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 40/10 del 24.9.2015;

Promulga la seguente legge regionale e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Art. 1 Modifica all'art. 2 della L.R. 66/2012 1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 66 (Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo) e' sostituito dal seguente: "1. I tartufi freschi destinati al consumo ed al commercio riguardano esclusivamente le seguenti specie del genere Tuber e la loro ricerca e raccolta e' consentita secondo il calendario di cui al presente articolo:

  1. Tartufo bianco (Tuber magnatum Pico), dal 1° ottobre al 15 gennaio;

  2. Tartufo nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt.), dal 15 novembre al 15 marzo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 17, comma 3;

  3. Tartufo nero liscio (Tuber macrosporum Vitt.), dal 15 ottobre al 31 dicembre;

  4. Tartufo bianchetto o marzuolo (Tuber borchii Vitt.), dal 15 gennaio al 15 aprile. Per i comuni indicati all'articolo 17, comma 3, la chiusura e'...

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