LEGGE REGIONALE 8 giugno 2015, n. 13 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale). (15R00351)

(Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 Speciale del 9 giugno 2015) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 33/5 del 26.5.2015;

Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 2/2008 1. Alla legge regionale 10 marzo 2008, n. 2 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) dopo l'art. 1.1 e' inserito il seguente articolo: «Art. 1.2. 1. Le centrali di compressione e di spinta del gas funzionali ai metanodotti di cui all'art. 52-quinquies, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 «T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'» (Testo A), anche ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 5 dell'art. 52-quinquies del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sono localizzate, in ottemperanza alle disposizioni del Piano regionale della qualita' dell'aria, nelle zone (aree e nuclei) industriali della Regione dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono minori. 2. Fatte salve le norme nazionali relative alle distanze di sicurezza dei metanodotti della rete nazionale esistente, per i nuovi metanodotti la Regione stabilisce distanze di sicurezza tali da salvaguardare l'integrita' fisica delle persone stabilendo distanze che crescono in proporzione all'aumentare del diametro delle condotte e della loro pressione d'esercizio secondo l'allegata tabella...

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