LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2016, n. 3 - Disposizioni in materia di costruzione ed esercizio di impianti a fune in servizio privato per trasporto di persone, animali, cose. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta). (16R00377)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 9 del 23 febbraio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni 1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma primo, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), e dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale), la presente legge disciplina la costruzione, la modifica e l'esercizio di impianti a fune adibiti al trasporto in servizio privato di persone, animali, cose. 2. La presente legge disciplina gli impianti a fune che utilizzano una o piu' funi, impiegate come vie di corsa, come organi di trazione o come organi portanti-traenti, destinati al servizio privato. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli ascensori verticali o inclinati e i montacarichi. 3. Sono considerati in servizio privato gli impianti a fune utilizzati gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che utilizzano occasionalmente la linea per assistenza medica, pubblica sicurezza o simili. Non sono considerati in servizio privato gli impianti a fune disciplinati dalla legge regionale 18...

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