LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2016, n. 2 - Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali). (16R00376)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 16 febbraio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 45 1. L'art. 45 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), e' sostituito dal seguente: «Art. 45 (Domanda di concessione di coltivazione). - 1. La domanda di concessione di coltivazione puo' essere presentata alla struttura competente: a) dal soggetto, pubblico o privato, che, successivamente alla fase di ricerca, ha ottenuto il riconoscimento delle acque oggetto di concessione da parte del Ministero della salute;
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da altro soggetto, pubblico o privato, diverso da quello di cui alla lettera a), che dimostra interesse allo sfruttamento della risorsa;
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dal comune, nel cui territorio deve essere avviata l'attivita' di sfruttamento delle acque minerali naturali, di sorgente e termali che manifesta l'interesse per un potenziale sfruttamento della risorsa, pur non rientrando nei casi di cui alle lettere a) e b). 2. La domanda presentata dai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve contenere in allegato: a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica;
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il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda;
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idonee referenze bancarie;
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il certificato fallimentare;
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la classificazione dell'acqua o delle acque oggetto della domanda di concessione;
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l'ubicazione e la dimensione dell'area oggetto della domanda;
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l'elenco dei mappali interessati dalla concessione;
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il periodo di tempo richiesto per la concessione;
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la ricevuta del...
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