LEGGE REGIONALE 8 agosto 2014, n. 8 - Modifiche alle leggi regionali 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) e successive modifiche. (15R00111)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 64 del 12 agosto 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico» e successive modifiche 1. Il comma 3.3 dell'art. 8 della legge regionale n. 24 del 1998 e' sostituito dal seguente: «3.3. Al fine dell'applicazione degli interventi di cui al comma 2, lettera d) il PTPR individua, perimetra e disciplina gli ambiti inerenti gli impianti sportivi ivi inclusi i bacini sciistici esistenti ed il loro completamento. Il PTPR stabilisce le misure compensative nel caso in cui in tali ambiti sia necessaria l'apertura di varchi e passaggi nelle aree boscate di cui all'art. 10.». 2. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 24 del 1998 la parola: «anche» e' sostituita dalla seguente: «prioritariamente». 3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 18-ter della legge regionale n. 24 del 1998 e' sostituita dalla seguente: «b) fatte salve prescrizioni piu' restrittive contenute nelle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR, gli interventi di ristrutturazione edilizia e, limitatamente alle strutture di interesse pubblico o destinate ad attivita' produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al 20 per cento del volume dell'edificio esistente;». 4. La lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 18-ter della legge regionale n. 24 del 1998 e' sostituita dalla seguente: «b-bis) gli ampliamenti ed il completamento di edifici pubblici adibiti a pubbliche funzioni anche in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR adottato ai sensi dell'art. 23, comma 2, nonche' la realizzazione di opere pubbliche volte a soddisfare gli inderogabili standard urbanistici di cui al d.m. n. 1444/1968. Queste ultime ad esclusione delle tutele integrali dei PTP e dei sistemi naturali del PTPR;». 5. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 18-ter della legge regionale n. 24 del 1998 dopo le parole: «raccolta differenziata dei rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «, gli impianti di compostaggio, anche in deroga alle classificazioni di zona del PTP o del PTPR, ad esclusione delle tutele integrali dei PTP e dei sistemi naturali del PTPR, subordinato all'esito di una apposita conferenza dei servizi, previo espletamento della procedura di...

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