LEGGE REGIONALE 6 aprile 2017, n. 8 - Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali d'intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)). (17R00264)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 5, Parte I del 12 aprile 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga La seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali d'intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo)). 1. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «regole» e' sostituita dalla seguente: «misure» e alla fine sono aggiunte le parole: «ivi compresi gli schemi-tipo di accordi tra i soggetti attuatori e i soggetti interferiti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali volti alla corresponsione delle indennita' speciali previste dalla presente legge». 2. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le parole: «l'approvazione» sono sostituite dalle seguenti: »la definizione»;

  1. la parola: «gli» e' sostituita dalle seguenti: «ed approva»;

  2. dopo la parola «accordi», sono inserite le seguenti: «di programma». 3. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: «funzioni», sono inserite le seguenti: «di indirizzo,» e la parola: «attinenti» e' sostituita dalle seguenti: «e consultive, sull'applicazione della presente legge, con particolare riferimento». 4. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 39/2007, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il procedimento di definizione del P.R.I.S. si conclude con provvedimento della Giunta regionale che contiene il quadro finale e complessivo delle misure risolutive previste in rapporto alle tutele stabilite dalla presente legge.». 5. Al comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 39/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «al momento della notifica dell'esproprio o all'atto dello stanziamento del corrispettivo, nel caso di cessione volontaria del bene» sono sostituite dalle seguenti: «in epoca anteriore all'approvazione del progetto preliminare/progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'infrastruttura o, in mancanza di esso, del progetto...

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