LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2015, n. 16 - Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). (15R00460)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima n. 253 del 5 ottobre 2015) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Obiettivi e finalita' 1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, nel rispetto dei principi di legalita' e di sicurezza sul lavoro, persegue l'obiettivo di dare attuazione alla decisione 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa ad un programma generale di azione dell'Unione in materia ambientale fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» e, nella gestione dei rifiuti, di garantire il rispetto della gerarchia di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede nell'ordine: a) prevenzione;

  1. preparazione per il riutilizzo;

  2. riciclaggio;

  3. recupero di altro tipo;

  4. smaltimento. 2. La presente legge, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, sostiene l'adozione delle misure dirette alla riduzione della produzione e al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio od ogni altra operazione di recupero di materia con priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia in conformita' a quanto previsto dall'articolo 179, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio con l'obiettivo di raggiungere un quantitativo annuo procapite inferiore ai 150 chilogrammi per abitante. 3. La Regione assume il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale gli stessi rientrano una volta recuperati nel ciclo produttivo consentendo il risparmio di nuove risorse. 4. Per le finalita' di cui al comma 3 la Giunta regionale istituisce il "Forum permanente per l'economia circolare" cui partecipano le istituzioni locali, i rappresentanti della societa' civile, le organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese e le associazioni ambientaliste, definendo le modalita' di partecipazione, anche avvalendosi di appositi strumenti informatici. La partecipazione non prevede oneri per la Regione. Sul portale ambientale della Regione e' data evidenza delle attivita' del Forum. 5. In...

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