LEGGE REGIONALE 3 maggio 2018, n. 2 - Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. (18R00293)

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 10 maggio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Autonomia della comunita' locale 1. Le comunita' locali sono autonome. 2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunita' locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l'identita' di tutte le proprie componenti, riconoscendo alle stesse pari dignita', nonche' lo sviluppo armonico dei loro rapporti, al fine di garantire una reciproca conoscenza e una proficua convivenza tra i gruppi. 3. Nei comuni della Provincia di Bolzano, per la nomina e il funzionamento degli organi dell'amministrazione comunale, per l'insediamento di comitati e commissioni, per la nomina di rappresentanti del comune in enti e istituzioni, nonche' per l'assunzione e gestione del personale dipendente, si applicano le norme previste dallo statuto speciale e relative norme di attuazione in materia di proporzionale fra i gruppi linguistici, nonche' quelle sull'uso delle lingue italiana, tedesca e ladina. 4. La composizione di tutti gli organi collegiali istituiti in seno ai comuni, loro consorzi, enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa anche delegata, e relative aziende anche a ordinamento autonomo, in Provincia di Bolzano, deve adeguarsi alla consistenza dei tre gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale di ciascun comune, consorzio o azienda, fatta salva comunque la possibilita' di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino. 5. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati, o di componenti di commissioni, a eccezione di quelle consiliari, effettuate dagli organi comunali deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi, da assicurarsi, eventualmente, nelle successive nomine o...

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