LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 86 - Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) in attuazione della l.r. 22/2015. (16R00069)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 31 dicembre 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale favorevole, con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 10 dicembre 2015;

Considerato quanto segue: 1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 3) e 4), della legge regionale 22/2015 occorre procedere all'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti, mediante l'espressa attribuzione alla Regione delle funzioni esercitate dalle province e dalla Citta' metropolitana di Firenze;

  1. Per quanto riguarda la materia della gestione dei rifiuti, tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge 56/2014 e dai relativi provvedimenti attuativi, nonche' al fine di superare la frammentazione delle competenze in tale materia e garantire quindi una piu' efficace ed efficiente azione amministrativa, risulta opportuno allocare in capo alla Regione anche le residue funzioni che la legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 25/1998 e alla legge regionale 10/2010), ha riservato alle province e alla...

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