LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 33 - Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018. (16R00075)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 13 gennaio 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Attivita' economiche 1. E' costituito, presso la direzione centrale competente in materia di turismo, il Comitato di valutazione dei progetti mirati a cui competono le funzioni attribuite, ai sensi dell'art. 6, commi 84 e 84-bis della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), al Comitato strategico di indirizzo dell'Agenzia turismo FVG di cui all'art. 13-bis della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo). 2. Il Comitato di valutazione dei progetti mirati e' nominato con decreto del direttore centrale competente in materia di turismo, e' composto dal direttore stesso o da un suo delegato, dal direttore generale di promoturismo FVG o da un suo delegato, da un dipendente di categoria C o D del servizio competente in materia di turismo e da un dipendente della direzione centrale competente in materia di turismo con funzioni di segretario. 3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 11 e l'art. 13-bis della legge regionale n. 2/2002 sono abrogati. 4. Il comma 3-quater dell'art. 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' abrogato. 5. Dopo il comma 1 dell'art. 43, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita' europee del 7 luglio 2004), e' inserito il seguente: «1-bis. Con deliberazione della giunta regionale sono annualmente individuati, tra i canali contributivi di cui all'art. 42, quelli da attivare e sono fissati i rispettivi termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo.». 6. Il comma 3-bis dell'art. 4 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), e' abrogato. 7. La lettera a) del comma 10 dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014), e' abrogata. 8. Alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la...

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