LEGGE REGIONALE 28 novembre 2016, n. 81 - Disposizioni per la promozione della collocazione di lapidi e la realizzazione di monumenti di valorizzazione dell'identita' della Toscana. Modifiche alla l.r. 56/2012. (17R00007)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 54 del 12 dicembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere m) e v), e l'art. 11, dello Statuto;

Vista la legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale). Considerato quanto segue: 1. L'art. 7 della legge regionale n. 56/2012 disciplina l'eventuale apposizione di lapidi commemorative o la realizzazione di monumenti al .ne di valorizzare l'identita' e la memoria storica della Toscana ponendo in capo alla Giunta regionale la relativa competenza;

  1. L'art. 11, comma 6, dello Statuto, individua nel Consiglio regionale l'organo di rappresentanza della comunita' regionale. Tale individuazione fa dunque apparire piu' confacente al ruolo del Consiglio regionale, rispetto a quello dell'organo di governo Giunta regionale, i compiti di valorizzazione dell'identita' e della memoria storica del territorio toscano;

  2. L'apposizione di lapidi e la realizzazione di monumenti, essendo previste dal sopracitato art. 7 della legge regionale n. 56/2012 come interventi volti proprio alla valorizzazione dell'identita' e della memoria storica della nostra Regione, appaiono quindi come funzioni meglio collocate nella competenza del Consiglio regionale, assistite dalle funzioni della Consulta dei beni regionali gia' costituita presso lo stesso Consiglio regionale;

  3. La Consulta dei beni regionali, che prevede nella sua composizione tanto la presenza di esperti quanto di rappresentanti degli enti locali e che, dunque, si delinea anche come sede di raccordo di istanze locali, appare l'organismo idoneo ad assumere, oltre al ruolo di consulenza, anche quello d'impulso alla realizzazione di interventi di valorizzazione identitaria e culturale della Toscana;

  4. Per poter provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, si prevede l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge: Art. 1 Integrazione delle competenze del Consiglio regionale e della Consulta per la denominazione dei beni regionali. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 56/2012. 1. Il punto 10 del preambolo della legge regionale 17 ottobre 2012, n. 56 (Denominazione dei beni del patrimonio regionale) e'...

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