LEGGE REGIONALE 28 giugno 2016, n. 39 - Nuove disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Modifiche alla l.r. 3/1994. (16R00367)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 29 giugno 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga la seguente legge: (Omissis). Il Consiglio regionale Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 124/2016, depositata in Cancelleria il 1° giugno 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2016, n. 23;

Considerato quanto segue: 1. La Corte costituzionale, con sentenza 124/2016, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 2 e 3, della legge regionale 3/1994 il quale stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia (ATC) sono nove, con confini corrispondenti ai confini delle province, salvo Firenze e Prato, riuniti in un unico ambito;

  1. La sentenza sopracitata ha rilevato il contrasto della norma regionale con l'art. 14 della legge 157/1992 il quale prevede che le regioni, «con apposite norme ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub provinciali possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali»;

  2. E' necessario intervenire sulla disposizione in argomento al fine di adeguarsi ai principi fissati dalla legge 157/2012...

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