LEGGE REGIONALE 25 marzo 2015, n. 34 - Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008. (15R00255)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del 30 marzo 2105) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis);

Art. 1 Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 34/2008 1. L'art. 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Composizione e modalita' di nomina). 1. Il Collegio e' composto di sette componenti nominati dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale votante, a quattro eligendi. 2. La votazione di cui al comma 1, avviene entro sei mesi dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale eletto attingendo da un elenco di candidati formato nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio della propria durata, ai sensi dell'art. 57, comma 5, dello Statuto. 3. Accedono all'elenco, i soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari ordinari di materie giuridiche delle universita' toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico;

  1. magistrati a riposo della...

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