LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2016, n. 16 - Disposizioni in materia di consorzi di bonifica in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015. (16R00246)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 2 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);

Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare la parte III;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni». Modifiche alla legge regionale n. 32/2002, alla legge regionale n. 67/2003, alla legge regionale n. 41/2005, alla legge regionale n. 68/2011 e alla legge regionale n. 65/2014);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Visto il parere istituzionale, favorevole con condizioni, della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;

Considerato quanto segue: 1. La modifica della legge regionale n. 79/2012 si rende necessaria in conseguenza del trasferimento alla Regione delle ftinzioni provinciali in materia di difesa del suolo di cui al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 22/2015;

  1. In particolare, viene meno la necessita' di garantire una rappresentanza delle province all'interno dell'assemblea del consorzio (con conseguente rideterminazione della sua composizione) nonche' la necessita' di prevedere l'obbligatorio avvalimento dei consorzi di bonifica nell'esercizio...

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