LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 21 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste (Legge di stabilita' regionale per il triennio 2018/2020). Modificazioni di leggi regionali. (18R00114)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 57 del 23 dicembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Disposizioni per la gestione regionale delle tasse automobilistiche. Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9. 1. L'art. 62-bis della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), e' sostituito dal seguente: «Art. 62-bis (Esenzione per il Terzo settore). - 1. Ai sensi dell'art. 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica di proprieta' gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA. 2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto ai soggetti interessati dietro presentazione alla struttura competente di apposita istanza corredata della documentazione attestante l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore. Fino all'operativita' del predetto Registro, si applica l'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117/2017. 3. L'esenzione decorre dal periodo tributario successivo all'atto della presentazione della relativa istanza. 4. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla struttura competente ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine di trenta giorni dalla data in cui la variazione si e' verificata. 5. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione e' intervenuta.». 2. Dopo l'art. 62-bis della legge regionale n. 9/2008, come sostituito dal comma 1, e' inserito il seguente: «Art. 62-ter (Esenzione per veicoli a basso impatto ambientale). - 1. I veicoli nuovi, immatricolati a partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, alimentati con tecnologia ibrida a doppia alimentazione elettrica/termica ovvero ad alimentazione esclusiva a idrogeno, sono esentati dal pagamento della tassa...

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