LEGGE REGIONALE 5 marzo 2012, n. 6 - Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria Parte I n. 3 del 7 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Liguria riconosce, promuove e garantisce la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti, sia individualmente, sia nelle loro formazioni sociali.

  1. La Regione, tenuto conto del principio di sussidiarieta', persegue, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti i seguenti obiettivi:

    1. tutela e promozione della salute;

    2. sicurezza e qualita' dei prodotti e dei servizi;

    3. tutela degli interessi economici dei consumatori e degli utenti;

    4. promozione ed attuazione di una politica di informazione ed educazione dei consumatori e degli utenti per consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione;

    5. promozione dello sviluppo dell'associazionismo di consumatori ed utenti;

    6. promozione della rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti dei servizi nelle sedi in cui viene decisa l'organizzazione dei servizi stessi;

    7. promozione della collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per l'organizzazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualita' ed efficienza secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)) e successive modificazioni ed integrazioni.

  2. La Regione riconosce le associazioni dei consumatori quali soggetti negoziali dei diritti disponibili dei cittadini in quanto consumatori ed utenti e attua la programmazione partecipata delle proprie attivita'.

    Art. 2

    Elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti 1. E' istituito presso la Regione l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

  3. Possono iscriversi nell'elenco le associazioni senza fini di lucro, costituite da almeno due anni per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, il cui statuto preveda un ordinamento a base democratica e come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti.

  4. Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

    1. effettiva rappresentativita' sociale;

    2. strutturazione regionale e decentrata sul territorio;

    3. svolgimento di un'attivita' continuativa sul territorio regionale;

    4. collegamento, in forma singola o associata, con le associazioni nazionali di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) e successive modificazioni ed integrazioni.

  5. L'effettiva rappresentativita' sociale e' comprovata da un numero di iscritti non inferiore all'1 per mille dei residenti in Liguria sulla base dei dati dell'ultimo censimento della popolazione.

  6. La strutturazione regionale e decentrata sul territorio e' comprovata da:

    1. carattere regionale dell'associazione, o articolazione regionale di associazione di livello nazionale, dotata di autonomia funzionale e di propri organismi democraticamente eletti;

    2. presenza di almeno una sede in ogni provincia della Liguria, di cui una quale sede regionale, dove per 'sede' si intende il luogo fisico in cui vengono date informazioni ai cittadini, fornita assistenza...

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