LEGGE REGIONALE 20 novembre 2017, n. 28 - Istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della L.R. 28 giugno 1994, n. 28. (18R00019)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 46 del 21 novembre 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Istituzione e finalita' del Parco 1. Ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, e' istituito con la presente legge il «Parco naturale regionale del Vulture». 2. L'area del Parco naturale regionale del Vulture, comprende i territori dei Comuni di Atella, Barile, Ginestra, Melfi, Rapolla, Rionero in Vulture, Ripacandida, Ruvo del Monte, San Fele, cosi' come ricompresi nell'allegata cartografia in scala 1:50.000 riportante il perimetro del Parco. In tale perimetro e' inclusa la ZSC/ZPS «Monte Vulture» avente codice IT9210210 e il SIC/ZPS «Lago del Rendina» avente codice IT9210201 mentre esclude le porzioni di territorio sulle quali ricade la ZSC «Grotticelle di Monticchio» avente codice IT9210140, in quanto comprende la Riserva statale «Grotticelle» in Comune di Rionero in Vulture istituita con decreto ministeriale 11 settembre 1971 non perimetrabile nel Parco ai sensi dell'art. 22, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. Costituiscono aree contigue ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/1991 le aree non comprese nel perimetro di cui al comma 2 e ricomprese nella delimitazione del bacino idrominerario del Vulture di cui alla decreto della giunta regionale n. 2665/2001. I singoli consigli comunali, con propria deliberazione da comunicare al presidente della comunita' del Parco ed al presidente della giunta regionale, stabiliscono l'inserimento nel perimetro del Parco di cui al comma 2 delle aree contigue ricadenti nel proprio territorio. 4. L'area del Parco naturale regionale del Vulture e' suddivisa nei seguenti livelli di tutela: a) livello di tutela 1 territori di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione;

a tale livello di tutela sono sottoposte gli habitat delle aree ZPS/ZSC rientranti nel perimetro del Parco;

  1. livello di tutela 2 territori di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato grado di antropizzazione, a tale livello di tutela sono sottoposte le aree che non rientrano nei livelli di tutela 1 e 3;

  2. livello di tutela 3 territori di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione;

    a tale livello di tutela sono sottoposti gli...

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