LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 50 - Disposizioni sulle procedure, sui requisiti autorizzativi di esercizio e sui sistemi di accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche alla l.r. 51/2009. (16R00409)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 33 del 5 agosto 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita' e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell'8 luglio 2016;

Considerato quanto segue: 1. E' necessario prevedere un nuovo sistema di accreditamento in grado di cogliere le modifiche introdotte nel servizio sanitario regionale con le leggi regionali n. 28/2015 e n. 84/2015;

  1. E' necessario identificare uno strumento diverso dal regolamento in grado di cogliere le innovazioni e la dinamicita' dei nuovi modelli sanitari e, al contempo, di rispondere alle continue evoluzioni sanitarie che hanno quale obiettivo la tutela della salute e la centralita' del paziente;

  2. Per soddisfare le citate esigenze di dinamicita' occorre creare un nuovo modello di accreditamento che sposti la definizione degli ulteriori requisiti, piu' attinenti ai processi aziendali e clinici, in specifici atti della Giunta regionale;

  3. Ne consegue, percio', la necessita' di inserire nella legge regionale la possibilita' di individuare i requisiti necessari alla definizione ed alla individuazione dei percorsi assistenziali attraverso appositi atti della giunta regionale;

  4. E' opportuno prevedere, nel percorso di revisione delle procedure, momenti e sedi di confronto con le organizzazioni sindacali;

  5. Inoltre, e' necessario prevedere una articolazione piu' complessa oggetto dell'accreditamento che non sia piu' circoscritto alla sola struttura organizzativa funzionale ma che focalizzi l'attenzione sul percorso assistenziale;

  6. E' necessario per la garanzia della sicurezza delle strutture dove vengono erogate prestazioni sanitarie prevedere nel regolamento l'individuazione delle «dimensioni» necessarie alla «governance» della qualita' e sicurezza delle cure nelle quali trovano collocazione i requisiti necessari al nuovo sistema di autorizzazione ed...

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