LEGGE REGIONALE 16 settembre 2016, n. 65 - Iniziativa di solidarieta' della Regione Toscana a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016. (16R00476)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 23 settembre 2016 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis);

Visti l'art. 2 e l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visti l'art. 3, comma 1, l'art. 4 e l'art. 11 dello Statuto;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita');

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 15 dicembre 2015, n. 85 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2016-2017-2018);

Considerato quanto segue: 1. I territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016, alle ore 3,36 circa, da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensita', che hanno determinato un grave pregiudizio per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

  1. Tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di numerose vite umane, nonche' feriti, dispersi e sfollati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifi ci pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attivita' economiche;

  2. La Regione Toscana, nelle ore immediatamente successive all'evento sismico, ha attivato le proprie strutture di protezione civile, ivi compresa la colonna mobile regionale, al fine di portare soccorso alle popolazioni colpite;

  3. La Regione Toscana ritiene doveroso manifestare il proprio concreto sostegno alle popolazioni colpite anche tramite lo stanziamento di un contributo finanziario straordinario da destinare ad interventi a favore delle popolazioni colpite dall'evento calamitoso, nonche' attraverso uno o piu' contributi deliberati dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale sempre in favore del le popolazioni colpite, finanziati dal fondo iscritto nel bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 27-ter della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale), fondo alimentato dai risparmi conseguiti mediante l'applicazione del contributo di solidarieta' sugli assegni vitalizi in...

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