LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2015, n. 31 - Modifiche alla L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie). (15R00502)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 109 del 21 ottobre 2015) Atto di promulgazione n. 31 Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 41/4 del 1° ottobre 2015;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo: Art. 1 Sostituzione dell'art. 99 della L.R. 24/2005 1. L'art. 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e' sostituito dal seguente: "Art. 99 (Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo). - 1. Il concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli...

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