LEGGE REGIONALE 16 maggio 2018, n. 23 - Disposizioni in materia di attivita' e modalita' di finanziamento della societa' Agenzia regionale recupero risorse s.p.a. Modifiche alla legge regionale n. 87/2009. (18R00285)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 23 maggio 2018) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis);

IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della societa' «Agenzia regione recupero risorse s.p.a.» nella societa' «Agenzia regionale recupero risorse s.p.a.» a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018;

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 4 aprile 2018;

Considerato quanto segue: 1. Al fine di razionalizzare le modalita' di finanziamento delle societa' in house della Regione Toscana sono introdotte nelle rispettive leggi istitutive disposizioni analoghe in relazione alla tipologia di attivita' svolte;

  1. Al fine di differenziare le modalita' di finanziamento delle attivita' istituzionali delle societa' in house, e' riformulato l'oggetto sociale distinguendo fra attivita' istituzionali a carattere continuativo e non continuativo;

  2. Le attivita' istituzionali a carattere continuativo hanno rilevanza strategica, sono indefettibili per la regione e sono pertanto affidate alle societa' in house in quanto soggetti in grado di garantire elevato livello delle professionalita' impiegate, terzieta', affidabilita', continuita' amministrativa;

    tali attivita' sono finanziate in maniera stabile mediante un contributo annuale il cui ammontare e' fissato in legge di bilancio a copertura dei costi che concorrono, direttamente e indirettamente, al loro svolgimento;

  3. Per le attivita' istituzionali a carattere non continuativo e' previsto il finanziamento mediante la corresponsione di un compenso sulla base delle tariffe fissate nel piano di attivita';

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