LEGGE REGIONALE 16 febbraio 2015, n. 17 - Disposizioni urgenti in materia di geotermia. (15R00162)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 del 25 febbraio 2015) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: SOMMARIO Preambolo Art. 1 - Disposizioni urgenti in materia di geotermia Art. 2 - Entrata in vigore PREAMBOLO Il Consiglio regionale Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello statuto;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Considerato quanto segue: 1. La liberalizzazione dell'attivita' geotermoelettrica operata con il decreto legislativo n. 22/2010, ha determinato un aumento delle richieste dei permessi di ricerca, tale da determinare, attraverso un eccessivo numero di pozzi esplorativi da realizzare, rischi per la sostenibilita' ambientale e socio economica dei territori interessati. 2. L'obiettivo di assicurare un'attivita' di ricerca adeguata a raggiungere installazioni impiantistiche di potenza geotermoelettrica almeno di 150 MW entro l'anno 2020, cosi' come previsto dal burden sharing. 3. Si rende quindi necessario intraprendere uno studio, da prevedersi all'interno degli strumenti di programmazione ambientale ed energetica e da prodursi in tempi congrui rispetto agli obiettivi della presente legge, volto a commisurare il numero e la localizzazione dei pozzi esplorativi all'esigenza di installazione della potenza geotermoelettrica sopracitata, assicurando al contempo un equilibrato sviluppo del territorio. 4. Il permesso di ricerca della risorsa geotermica comporta due distinte fasi procedurali: la prima consistente nell'espletamento di indagini non invasive, la seconda, relativa alla realizzazione dei pozzi esplorativi, e' subordinata al rilascio di uno specifico atto di assenso. 5. Al fine di non compromettere in maniera irreversibile il territorio, si rende pertanto necessario, fino alla determinazione di criteri e vincoli che consentano il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti capoversi, disporre, in via cautelativa, il blocco dei procedimenti per il rilascio dei permessi di ricerca e delle relative proroghe, degli atti assenso per la realizzazione di pozzi esplorativi, nonche' degli atti ad essi preordinati. 6. Al fine di...

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