LEGGE REGIONALE 15 marzo 2016, n. 5 - Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali). (16R00379)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 14 del 29 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 1. L'art. 3 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 44 (Incentivazione di produzioni artigianali tipiche e tradizionali), e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Concessione dei contributi). - 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione puo' concedere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contributi a favore di societa' cooperative iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), che esercitano le attivita' di produzione e lavorazione di cui all'art. 2, a fronte delle seguenti categorie di costi sostenuti: a) acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

  1. acquisizione di servizi;

  2. godimento di beni di terzi;

  3. oneri per il personale. 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi sino ad un importo massimo pari al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, nel limite di 50.000 euro per ciascuna societa' cooperativa. 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione...

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