LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2016, n. 16 - Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilita' 2017. (17R00042)

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 15 dicembre 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni 1. Alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche: a) nel titolo dopo le parole «Disposizioni in materia di» sono inserite le parole: «diritto di accesso civico,»;

  1. all'art. 1, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche: 1.1 nell'alinea le parole «In adeguamento agli obblighi di pubblicita'» sono sostituite dalle parole: «In adeguamento alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita'», le parole «della presente legge» sono sostituite dalle parole: «del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97», le parole «dell'art. 24» sono sostituite dalle parole: «dell'art. 15» e le parole «degli articoli da 34» sono sostituite dalle parole: «degli articoli da 35»;

    1.2 prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto del razionale ed efficiente funzionamento dell'azione amministrativa, l'accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 2 del decreto ha ad oggetto i documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;

    1.3 la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) l'art. 9-bis del decreto si applica limitatamente alle banche dati di cui all'allegato B del decreto medesimo per le quali sussiste per la Regione e gli enti ad ordinamento regionale l'obbligo di trasmissione dei dati stessi;»;

    1.4 nella lettera b) le parole «dal comma 8, lettere c) e d)» sono sostituite dalle parole: «dal comma 8, lettere a) e c)» e il secondo periodo e' soppresso;

    1.5 nella lettera c) sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Trovano applicazione le disposizioni dell'art. 14 del decreto relative ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative. Per la Regione e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per posizioni organizzative si intendono gli incarichi di direzione d'ufficio;»;

    1.6 nella lettera d) il primo periodo e' soppresso;

    1.7 la lettera h) e' abrogata;

    1.8 nella lettera l) le parole «il decreto...

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