LEGGE REGIONALE 12 aprile 2016, n. 27 - Introduzione di specifici indici di criticita' per la rilevazione degli inquinanti atmosferici e integrazione dei poteri sostitutivi in materia di tutela della qualita' dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 9/2010. (16R00308)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 20 aprile 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis) IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere a) e l), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualita' dell'aria ambiente);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 14 marzo 2016;

Considerato quanto segue: 1. I cambiamenti climalteranti in atto, quali la prolungata assenza di precipitazioni atmosferiche nel periodo autunnale ed invernale, rendono sempre piu' frequenti situazioni di criticita' suscettibili di generare pericolo per la popolazione, quali quelle del superamento dei valori limite e dei livelli critici di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 155/2010 e relativi allegati;

  1. In particolare, per quanto riguarda il PM10, l'allegato XI del decreto legislativo n. 155/2010 fissa il valore limite giornaliero in 50 µg/m3 e stabilisce che esso non debba essere superato piu' di trentacinque volte per anno civile;

  2. Dagli esiti del monitoraggio della rete regionale della qualita' dell'aria e' emerso che i superamenti del valore limite giornaliero del PM10 si concentrano prevalentemente nel periodo invernale, e cioe' da novembre a marzo, e che numerosi comuni della Regione Toscana, nelle ultime decadi del mese di dicembre, sono risultati prossimi al raggiungimento del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 per trentacinque volte per anno civile;

  3. L'art. 13 della legge regionale n. 9/2010 ha previsto che l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) elabori un rapporto sui livelli dei principali inquinanti monitorati dalla rete regionale e che in tale rapporto siano indicate le situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite fissati dalla normativa nazionale;

  4. Le analisi effettuate dall'ARPAT e dal settore regionale preposto hanno evidenziato che, nel periodo invernale, e quindi nell'imminenza dello scadere del termine dell'anno civile, tendono a verificarsi condizioni meteoclimatiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;

  5. Fermi restando i parametri fissati dal...

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