Sistema educativo di istruzione e di formazione
Il sistema educativo di istruzione e di formazione e' finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle differenze e dell'identita' di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunita' di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacita' e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realta' territoriali.
Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalita' previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di eta'.
L'obbligo di frequenza di attivita' formative fino al compimento del diciottesimo anno di eta' si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilita' delle istituzioni scolastiche.