LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2016, n. 19 - Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017. (17R00109)

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 30 dicembre 2016) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale 1996), e del connesso art. 2 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 20 1. L'art. 17 della legge sulla programmazione provinciale 1996 e' sostituito dal seguente: «Art. 17 (Programmazione settoriale). - 1. La programmazione settoriale degli interventi realizzati direttamente dalla Provincia e, negli ambiti individuati con la deliberazione prevista dal comma 6, dalle agenzie e dagli enti strumentali e' effettuata in armonia con il programma di legislatura, il programma di sviluppo provinciale, il documento di economia e finanza provinciale e la relativa nota di aggiornamento attraverso il documento di programmazione settoriale. Il documento e' elaborato sulla base dei criteri e delle modalita' definiti con la deliberazione prevista dal comma 6. Sono fatti salvi gli strumenti di programmazione individuati ai sensi del comma 6, lettera f), i progetti indicati nell'art. 13 della presente legge e gli accordi di programma previsti dall'art. 6-ter, comma 1, della legge provinciale di contabilita' 1979. 2. Il documento di programmazione settoriale ha una durata triennale e scade, comunque, al termine dell'ultimo esercizio finanziario della legislatura;

e' articolato in apposite sezioni riferite agli ambiti di competenza della direzione generale e dei dipartimenti della Provincia. 3. Il documento di programmazione settoriale riporta una breve analisi della situazione attuale del settore di riferimento e delle eventuali criticita', individua gli obiettivi prioritari e gli interventi da realizzare specificando costi, tempi e modalita' di attuazione. La copertura finanziaria degli interventi programmati nel documento di programmazione settoriale dev'essere coerente con quanto stabilito dalle disposizioni in materia di contabilita'. La Giunta provinciale puo' indicare, dandone separata evidenza, opere e interventi di rilievo particolarmente strategico da realizzare subordinatamente all'individuazione delle relative risorse finanziarie. 4. Il documento di programmazione settoriale e' articolato anche per aree territoriali, per i fini dell'art. 9 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di Governo...

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