LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2015, n. 18 - Disposizioni collegate alla legge di stabilita' 2016. (16R00022)

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 29 dicembre 2015) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilita' della Provincia Autonoma di Bolzano» 1. L'art. 6 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e' cosi' sostituito: «Art. 6 (Copertura finanziaria delle leggi provinciali). - 1. Le leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del bilancio annuale che a quelli del bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, i disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale sono corredati, a cura del proponente, di una relazione tecnica esplicativa delle nuove o maggiori spese o delle minori entrate e sono sottoposti, prima dell'approvazione della Giunta provinciale, all'esame degli aspetti finanziari da parte della Ripartizione provinciale Finanze, che predispone le relative norme finanziarie. Per i disegni di legge non di iniziativa della Giunta provinciale la predetta Ripartizione esprime un parere sulla adeguatezza della relativa copertura finanziaria, su richiesta della competente commissione legislativa del Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia o all'Assessore provinciale alle Finanze, entro 15 giorni dalla richiesta medesima. 3. La copertura finanziaria delle leggi provinciali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate e' determinata con le seguenti modalita': a) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;

  1. mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;

  2. mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.». 2. L'art. 8 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 8 (Leggi che disciplinano spese pluriennali). - 1. Le leggi provinciali che dispongono spese in conto capitale a carattere pluriennale ne indicano di norma solo l'ammontare complessivo, rinviando alla legge di stabilita' annuale la determinazione delle quote destinate a gravare sugli esercizi considerati nel bilancio pluriennale. 2. Possono essere assunte obbligazioni concernenti spese correnti per esercizi non considerati nel bilancio di previsione, purche' decorrenti da uno degli esercizi ricompresi nel bilancio di previsione, relative ai canoni afferenti contratti di partenariato pubblico privato e per interventi per i quali le disposizioni normative ne prevedono la durata eccedente quella del bilancio di previsione che non vada oltre la durata della legislatura.». 3. L'art. 9 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 9 (Termini per le procedure di spesa). - 1. I criteri per l'attribuzione dei vantaggi economici determinano, per i provvedimenti di erogazione che comportano spese a carico del bilancio della Provincia, i termini entro i quali si deve provvedere ai necessari adempimenti, i provvedimenti conseguenti al mancato rispetto di tali termini e i casi in cui puo' essere disposta la revoca del beneficio. 2. I criteri per l'attribuzione di vantaggi economici di natura corrente o in conto capitale devono prevedere che le relative spese vengano rendicontate dal beneficiario entro la fine dell'anno successivo a provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine o il piu' breve termine eventualmente stabilito senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l'unita' organizzativa responsabile del procedimento ne dispone la revoca. Per gravi e motivate ragioni, l'unita' organizzativa responsabile del procedimento puo' concedere una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso il quale il vantaggio economico e' automaticamente revocato. 3. I criteri per l'attribuzione dei vantaggi economici riguardanti attivita' la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale devono prevedere che il beneficiario trasmetta un cronoprogramma delle attivita'. Il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell'anno successivo riferito alle singole attivita' previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2. 4. I criteri per l'attribuzione dei vantaggi economici riguardanti opere o spese per investimenti in conto capitale la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale devono prevedere che il beneficiario indichi una data di inizio dei lavori e trasmetta un cronoprogramma delle attivita'. Il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell'anno successivo riferito alle singole attivita' previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto al comma 2, fatta salva la facolta' del beneficiario di proporre, a seguito della revoca del vantaggio economico, istanza di concessione di un nuovo vantaggio economico, al fine di completare l'opera o l'investimento. 5. Qualora la Giunta provinciale proceda alla revoca di...

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