LEGGE PROVINCIALE 22 dicembre 2016, n. 27 - Disposizioni collegate alla legge di stabilita' 2017. (17R00028)

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 27 dicembre 2016) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata» 1. Dopo il numero 2) della lettera D) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' aggiunto il seguente numero: «3) interventi di emergenza per la rimozione e lo smaltimento di amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in proprieta' di privati, esclusi gli edifici aziendali.». 2. Dopo la lettera R) del comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera: «S) La promozione e la realizzazione di modelli abitativi innovativi di co-housing e co-working, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro. I relativi criteri sono stabiliti dalla giunta provinciale.». 3. Il primo periodo del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e' soppresso. 4. Dopo il comma 1-bis dell'art. 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' inserito il seguente comma: «1-ter. Una situazione di emergenza e' anche costituita dalla presenza di amianto negli edifici ad uso abitativo in proprieta' di privati, esclusi gli edifici aziendali. Per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto e' concesso un contributo a fondo perduto. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalita' di concessione del contributo.». 5. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, e' aggiunta la seguente lettera: «g) alla concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto dagli edifici esistenti ad uso abitativo in proprieta' di privati, esclusi gli edifici aziendali.». 6. Dopo il comma 1 dell'art. 88 della legge...

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