LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2017, n. 5 - Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori. (17R00403)

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 27 giugno 2017) (Omissis). IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Inserimento dell'art. 9-bis nella legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (Legge provinciale sul difensore civico 1982). Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori 1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale sul difensore civico 1982 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori). - 1. Sono istituiti il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il difensore civico. 2. Il coordinatore dell'ufficio della difesa civica e' il difensore: egli coordina le attivita' dell'ufficio, ne dispone le risorse, assegna i casi in ragione della materia prevalente e, per motivate ragioni, puo' avocare a se' casi assegnati ai garanti. 3. Il garante dei diritti dei detenuti opera per contribuire a garantire, in conformita' ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta' personale. Il garante svolge la sua attivita', in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione o inserite in Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Il garante promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti. 4. Il garante dei diritti dei minori opera per assicurare, nell'ambito delle materie di competenza provinciale, la piena attuazione dei diritti riconosciuti dagli ordinamenti internazionale, europeo e statale alle persone minori di eta' nell'infanzia e nell'adolescenza in conformita' ai principi di cui agli articoli 2, 3, 10, 30 e 31 della Costituzione e alle convenzioni internazionali che riconoscono e tutelano i diritti dei minori...

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