LEGGE REGIONALE 17 luglio 2012, n. 33 - Modifiche all'art. 29 della legge regionale 10.1.2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2012)», norme in materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie oncologiche e provvedimenti finanziari riguardanti le Comunita' Montane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 40 ordinario del 25 luglio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 1/2012

  1. All'art. 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2012)', dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:

    '3.bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso di rilascio che alla data del 30 dicembre 2011 hanno gia' ricevuto il parere positivo del Comitato VIA.'.

    Art. 2

    Provvedimenti finanziari riguardanti le comunita' montane 1. La Regione Abruzzo, al fine di consentire per l'anno 2012 il puntuale adempimento delle obbligazioni gia' in essere, eroga trasferimenti alle comunita' montane, in deroga ai parametri disciplinati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2008.

  2. La giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione per l'esercizio finanziario 2012 delle risorse stanziate sul cap. 121540 U.P.B.

    14.01.004, del bilancio regionale 2012 denominato 'Contributo in favore delle comunita' montane'.

  3. Le somme stanziate sul capitolo 121540 U.P.B. 14.01.004 sono utilizzate anche per far fronte agli oneri finanziari, debitamente quantificati e certificati dai commissari, relativi alle spese attinenti la procedura di scioglimento e liquidazione delle comunita' montane soppresse con decreto del Presidente della Giunta regionale.

    Art. 3

    Cittadini affetti da patologie oncologiche 1. La giunta regionale, attraverso le aziende U.S.L., corrisponde ai cittadini residenti in ambito regionale affetti da patologie oncologiche, certificate dai responsabili dei comprensori oncologici e/o delle strutture a valenza regionale di cui alla legge regionale n. 61/1996, o da altro dirigente sanitario da essi delegato, che necessitano di trattamenti medici, clinico-laboratoristici, chirurgici e radioterapici presso le strutture sanitarie regionali, un rimborso cosi' come stabilito dalla...

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