LEGGE 23 marzo 2010, n. 7 - Ordinamento della professione di maestro di sci.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 26 marzo 2010) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. La presente legge disciplina l'ordinamento della professione di maestro di sci in attuazione della legge 8 marzo 1991, n. 81.

Art. 2

Collegio regionale dei maestri di sci 1. A norma dell'articolo 13 della legge 8 marzo 1991, n. 81, e' istituito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, il collegio regionale dei maestri di sci della Sicilia, nella composizione e con le competenze previste dallo stesso articolo 13.

Art. 3

Albo professionale dei maestri di sci 1. A norma dell'articolo 3 della legge 8 marzo 1991, n. 81, e' istituito, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, l'albo professionale dei maestri di sci della Regione siciliana.

L'iscrizione all'albo e' subordinata al conseguimento dell'abilitazione professionale ed al possesso dei requisiti prescritti, rispettivamente, dall'articolo 6 e dall'articolo 4 della legge n. 81 del 1991.

  1. Possono esercitare stabilmente la professione di maestro di sci nel territorio regionale soltanto i maestri che risultino iscritti nell'albo di cui al comma 1.

    Art. 4

    Abilitazione, aggiornamento e specializzazione professionale 1. I corsi di qualificazione professionale per i maestri di sci che precedono, a norma dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1991, n.

    81, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui e' subordinato il rinnovo dell'iscrizione, a norma dell'articolo 11 della legge n. 81 del 1991, sono istituiti, senza alcun onere a carico del bilancio regionale, dall'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

  2. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, d'intesa con il collegio regionale dei maestri di sci, puo' istituire altresi' corsi di specializzazione in peculiari discipline.

  3. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sentito il consiglio direttivo del collegio regionale dei maestri di sci, in rispondenza ai contenuti e criteri indicati dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 8 marzo 1991, n. 81, delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo di svolgimento e le prove finali dei corsi, nonche' le prove selettive per l'ammissione ad essi, determinando contestualmente l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

  4. I corsi di qualificazione professionale sono organizzati, d'intesa con il collegio regionale di cui all'articolo 2, prevedendo l'impiego per la parte tecnico-didattica degli organi tecnici della Federazione Italiana Sport Invernali 'istruttori nazionali'.

  5. Il programma dei corsi di formazione, distinti per le discipline alpine, fondo e snowboard, e' costituito dagli insegnamenti fondamentali individuati dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81, e si articola in tre moduli, uno didattico, uno tecnico e uno culturale, corrispondenti alle tre sezioni d'esame.

  6. L'ammissione ai corsi di formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione e' subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica, valutata da una Commissione di esame a norma dell'articolo 5.

  7. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove da effettuarsi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT