Legge 27 luglio 1978, N. 392 - Modifiche (in vigore dal 1 marzo 2009)

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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Art. 32. Aggiornamento del canone

(in grassetto sono riportate le modifiche approvate dal Parlamento)

Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.

Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo.

PRIMO COMMENTO

La norma - in vigore dall’1.3.2009 - che interviene sull’art. 32 della legge 27.7.78 n. 392 in materia di aggiornamento del canone dei contratti di locazione ad uso diverso dall’abitativo, stabilisce - al 2 comma (come modificato) del precitato articolo - che 'Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all’articolo 27, non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati'. L’intervento normativo (che lascia immutato il 1º comma della stessa disposizione di legge) stabilisce poi - nel 3º comma (come modificato) dell’art. 32 - che 'Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di locazione stagionale ed a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma del presente articolo'.

La normativa in parola, come modificata, non di facile lettura e - mano a mano che se ne approfondiscono lettera e contenuti - pone significativi problemi interpretativi.

Ad un primo esame, sembra senz’altro di poter dire che, oggi, la regola generale quella della piena libertà di pattuizione di clausole dirette a modificare l’entità nominale del canone allo scopo di recuperare integralmente la...

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