Legge locazioni abitative n. 431/98 E dintorni

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine125-127

Page 125

@Enti locali, nuovo contratto di locazione

Le leggi Finanziarie ci hanno ormai abituato a tutto, ed anche quella per il 2002 non è venuta meno alla tradizione. Contiene, addirittura, un nuovo tipo di contratto di locazione, stipulabile in deroga ad ogni norma in materia.

Stabilisce la normativa in questione (art. 27, comma 19, L. 28 dicembre 2001, n. 488) che gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal piano regolatore alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto «possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni». Per favorire la stipula di questi contratti (previsti però, come s'è visto, a favore dei soli enti locali, come se queste esigenze di flessibilità degli impegni contrattuali fossero esclusivamente per essi legittime e non corrispondessero, invece, ad opportunità che gioverebbero all'intera economia del Paese) viene addirittura stabilito che, per il periodo di durata delle locazioni in questione, agli immobili interessati «può essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area» e che «il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione dell'eventuale indennità di avviamento». Altre disposizioni della stessa normativa regolano poi le modalità di (possibile) rinnovo dei contratti.

A parte alcune ingenuità di linguaggio («titolo di provvedimento...»), improprietà («locazione, a titolo oneroso») ed incertezze (l'indennità, è sempre lasciata nella disponibilità delle parti, come parrebbe?), viene da pensare a come il mercato delle locazioni rifiorirebbe (e, con esso l'economia generale) se si riconoscesse che le esigenze sottostanti alla previsione di questi particolari contratti possono sussistere - specie per l'uso diverso - anche in capo a soggetti privati e non a solo favore del settore pubblico.

@Contratto verbale, non vuol dire contratto imposto

La legge sulle locazioni abitative del '98 stabilisce il principio (a tutela, anche e soprattutto, dei proprietari) che «validi» contratti di locazione possono essere stipulati solo in forma scritta; e che nei casi in cui il locatore abbia «preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto» (cioè, di stipulare un contratto solo verbale), l'inquilino può ricorrere al giudice per ottenere - per così dire - la riconduzione a legge (quanto a canone, durata, restituzione somme corrisposte) del rapporto così instaurato.

Avanti letture affrettate (o di parte), su questo requisito indispensabile dell'imposizione della forma contrattuale verbale da parte del proprietario di casa, ha posto l'accento il Tribunale di Varese (giudice dott. Bignami): «L'inosservanza della forma scritta non è considerata di per sè, dal...

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