Legge 431/98, immobili storici locati ed altro

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine349-350

Page 349

@1. Per gli immobili storici, lo Stato restituisca il maltolto

Per gli immobili storici locati, le finanze continuano a sostenere la tesi che le imposte erariali debbono essere corrisposte sulla base del canone percepito (e non, della rendita catastale). È una tesi che è già stata contraddetta da una decina di sentenze della Cassazione, del Tar Lazio e dal Consiglio di Stato. Ma tant'è: il Ministero delle finanze continua a non darsene per inteso, e anche nelle Istruzioni di quest'anno per la dichiarazione dei redditi ha insistito nella sua (errata) tesi. In zona Cesarini, anzi, s'è anche inventato questa (pretestuosa) tesi, pur di continuare - per qualche po' di tempo, almeno - a raschiare il fondo del barile: che le cose sarebbero cambiate a seguito della legge 431/98 sulle locazioni abitative. Un argomento già disatteso dal Consiglio di Stato (che lo ha giudicato - nella sua ordinanza n. 3655 dell'anno scorso - «privo di decisivo rilievo») e che è stato espressamente dichiarato infondato anche da una decisione della Commissione tributaria provinciale di Piacenza.

Quest'ultima, era dunque stata adita da un contribuente che - seguendo le istruzioni della Confedilizia - aveva presentato istanza di rimborso delle somme corrisposte in più del dovuto (corrisposte, cioè, sulla base della tesi ministeriale anziché della rendita) ed aveva poi impugnato avanti la giurisdizione tributaria il silenzio-rifiuto dell'ufficio delle entrate. E questa gli ha dato pienamente ragione, ordinando allo Stato la restituzione del maltolto.

La commissione tributaria (pres. Grandi, rel. Gruzza) ha detto, anzitutto, che la disciplina dettata per gli immobili storici dalla legge 413/91 (quella che prevede il calcolo delle imposte sulla base della rendita) è una disciplina «esaustiva ed esclusiva, apprezzabilmente fondata sulla valutazione legislativa di agevolarne i proprietari, chiamati a sostenere gli elevati costi di manutenzione e conservazione dei fabbricati». La decisione (consultabile nel suo testo integrale al sito Internet della proprietà immobiliare: www.confedilizia.it) si dà poi carico anche dell'ultimo argomento delle finanze, e lo liquida alla svelta: «La legge 431/98 - dice - non ha minimamente modificato la specialità della disciplina dettata dalla legge 413/91, tuttora vigente nella parte che interessa per l'espresso richiamo fattone dalla legge 133/99».

@2.Il Consiglio di Stato corregge le Istruzioni ministeriali

A proposito di immobili...

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