Legge 431/98 e dintorni

AutoreCorrado Sforza Fogliani
Pagine623-626

Page 623

@1. Il decreto legge sfratti è definitivo, i casi in cui si applica

Il decreto legge sfratti è stato convertito in legge dal Parlamento nello stesso esatto testo in cui è stato varato dal Governo. Viene, così, «differita» al 31 dicembre «la sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta» dalla Finanziaria 2001 ed «iniziate» nei confronti degli inquilini appartenenti a speciali, specifiche categorie (ultrasessantacinquenni, handicappati gravi ecc., nel concorso di altre determinate condizioni, specie reddituali).

La sospensione in parola, dunque, si applica - sulla base del suo letterale testo - alle espresse condizioni, e nei soli casi, di cui alla (precedente, e differita) vecchia sospensione. Si applica, cioè: nei soli comuni cosiddetti ad alta tensione abitativa (l'elenco relativo è consultabile al sito www.confedilizia.it) ed ai soli sfratti la cui procedura fosse già iniziata (con l'accesso all'immobile dell'ufficiale giudiziario) alla data dell'1 gennaio scorso. Si applica - anche - conché nessun componente (tale sempre alla data dell'1 gennaio scorso) il nucleo familiare soggetto a sfratto, avesse - né abbia - la disponibilità di altra (idonea) abitazione o i mezzi sufficienti ad acquistarla e, ancora, conché l'intero nucleo familiare non disponesse - né disponga - di reddito sufficiente ad accedere all'affitto di una nuova casa. Non si applica invece - per come la normativa di cui alla Finanziaria è già stata interpretata dal Tribunale di Milano - agli sfratti per morosità. L'esatta dizione di legge autorizza, poi, anche l'interpretazione che il «differimento» si applichi alle sole, singole procedure esecutive che - a tutte le condizioni dette - abbiano già goduto della sospensione disposta dalla normativa ora prorogata (ma prorogata, appunto, sotto specie di differimento della sospensione delle procedure già sospese nel primo semestre di quest'anno).

La presenza, nel singolo caso, delle condizioni di legge richieste per poter far luogo al nuovo differimento dello sfratto deve essere accertata dal Giudice dell'Esecuzione, e solo dal Giudice dell'Esecuzione (che deve essere adito dall'inquilino con azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.). Nessun potere in merito - pena il risarcimento del danno - compete all'Ufficiale Giudiziario procedente, che (ove gli venga presentata una documentazione sufficientemente probante, quantomeno in via presuntiva) potrà tutt'al più - ritenendo anche a lui applicabile l'art. 610 c.p.c., di per sè dettato per le sole parti - rimettere gli atti al Giudice per ogni decisione, ma - certamente - mai disporre d'autorità un rinvio a data determinata ricadente nell'anno nuovo.

@2. Sfratto sospeso, ma se c'è la domanda di contributo

Il blocco degli «sfratti» stabilito nella Finanziaria 2001 (e la cui protrazione sino al 31 dicembre di quest'anno è stata stabilita con un decreto legge di fine giugno già convertito, come già illustrato) è strettamente collegato alla distribuzione agli inquilini dei contributi di cui al Fondo apposito istituito dalla legge del 1998 sulle locazioni abitative. Anzi, la ragione (o la «scusa») del blocco stesso, e della sua protrazione, sta proprio nel fatto che regioni e comuni non sono neanche stati capaci di distribuire in tempo le somme messe a loro disposizione dallo Stato. Da cui, la penalizzazione (paradossale!) non dei comuni - come una volta si faceva, esistendo allo scopo i Commissari prefettizi - ma dei proprietari di casa (che con quell'incapacità anche solo - come detto - a «distribuire» fondi, proprio non c'entrano).

La conseguenza dello stretto legame tra «sospensione» dello sfratto e distribuzione dei fondi stabilita - come visto - dalla legge, è presto detta, ed inequivoca: della sospensione in parola possono usufruire solo gli inquilini che, trovandosi nelle condizioni di cui alla Finanziaria, abbiano presentato domanda per ottenere il contributo di legge e di cui al Fondo della 431/1998. Né si può, al proposito, equivocare con altre disposizioni normative, ed altre provvidenze: aver chiesto l'assegnazione di un alloggio comunale, non equivale ad aver chiesto al comune un contributo per la locazione e di cui s'è detto. E le graduatorie alle quali si riferisce la normativa della Finanziaria, non sono le graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP (che sono, già, di ordinaria amministrazione per ogni comune), ma esclusivamente quelle formate ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431/1998. Solo interpretato in questo modo assume significato la normativa della Finanziaria per quest'anno.

@3. Risarcimento danni «pesante», se l'inquilino decide di non andarsene

Il Tribunale di Milano (giudice unico dott. Paolo Tateo) ha, in una recente sentenza, fatto il punto sul regime del risarcimento del danno da protratta occupazione oggi stabilito dalla legge sulle locazioni abitative a seguito della sentenza (n. 282) della Corte costituzionale che ha l'anno scorso dichiarato parzialmente incostituzionale la disciplina in argomento di cui alla predetta normativa. In sostanza - secondo il Tribunale - la Corte costituzionale ha censurato la legge del 1998 laddove era «elisa la maggiore responsabilità del conduttore (per omesso rilascio dell'immobile locato) anche in mancanza di un provvedimento legislativo o giudiziale di sospensione...

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