LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1 - Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare. (16G00168)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: Art. 1 Modifica all'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 del 1963 1. Il primo comma dell'articolo 2 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, di seguito denominato «legge costituzionale n. 1 del 1963», e' sostituito dal seguente: «La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste». Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare...

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